Home >> Documentazione sull'area della disabilità >> Leggi a favore del diritto allo studio dei disabili
Il diritto allo studio dei cittadini svantaggiati nel nostro paese è garantito da una serie di norme che vanno dalla Costituzione delle repubblica (1947) a Leggi pubblicate in anni a noi più vicini. La Legge 30 marzo 1971, n. 118 converte in legge il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili. Nel 1977 viene varata una normativa sulla scuola elementare e media , la Legge 4 agosto 1977, n. 517 che contiene indicazioni abbastanza importanti sugli alunni disabili. Nella Legge 104/92 la norma sul diritto all'istruzione è presente fin dal suo articolo 1 quando dice che la Repubblica "garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società". I tempi e i modi con i quali questo diritto viene garantito e attuato sono precisati dagli articoli 12 (diritto all'educazione), 13 (integrazione scolastica), 14 (modalità di attuazione dell'integrazione), 15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica) 16 (valutazione del rendimento e prove d'esame). Nel 1999 il legislatore torna sull'argomento avendo particolare riguardo per le persone handicappate iscritte ai corsi universitari con la Legge 28 gennaio 1999, n. 17 . Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185 regola modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il Decreto 30 aprile 2008 il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione stabilisce le regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore dei disabili.