Home >> Documentazione sull'area della disabilità >> Leggi per la protezione del disabile da violenza e abuso
La Legge 15 febbraio 1996, n. 66 al suo art.1, istituendo l'art. 609 bis del codice penale, al punto 1 dice che soggiace alle pene previste per violenza sessuale (reclusione da cinque a dieci anni) chiunque induce taluno a compiere o subire atti sessuali "abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto". La Legge 4 aprile 2001, n. 154 (norme contro la violenza nelle relazioni familiari) riguarda sia glia atti violenti consumati all'interno della famiglia sia atti violenti usati per la consumazione di abusi sessuali. La Legge 1 marzo 2006, n. 67 , ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali. La Legge 1 marzo 2006, n. 67 , ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.