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Leggi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche venne posto fin dal 1971 con la Legge 118 sugli invalidi civili (art. 27) e con il successivo DPR 27 aprile 1978 n. 384 anche se quest'ultimo ebbe scarsa applicazione. Con la Legge 28 febbraio 1986, n. 41 all'art.20 il Legislatore dichiara che "non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle barriere architettoniche". Nel 1989 il Parlamento approva la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 che detta norme per la costruzione di nuovi edifici, con la previsione di accorgimenti tecnici relativi a meccanismi, quali servoscale ad esempio ma anche di norme per l'adeguamento di edifici già esistenti. La soluzione definitiva, anche se con resistenze passive ancora oggi rilevabili, venne posta dalla Legge 104/92 (art .24) che richiamandosi alla legge 118/71 e al DPR 348/78, ha subordinato la realizzazione di edifici pubblici e privati al rispetto della normativa citata, comminando penalità per il progettista, per il direttore dei lavori, per il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità e l'abitabilità e per il collaudatore. Nel 1996 il Presidente della Repubblica emana il DPR 24 luglio 1996, n. 503 che è un regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

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